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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 17

    All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

    Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il (33°) [*] giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

    [*]L'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271, modificando l'art. 20, comma 1, del presente testo unico, ha stabilito che le liste di candidati devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello della votazione. Di conseguenza, l'eventuale indicazione di altri rappresentanti supplenti va ora effettuata entro il 35° giorno